L’avvocato risponde
Riguardo all’assegnazione della casa familiare, la giurisprudenza è orientata in modo pressoché unanime nell’assegnarla al coniuge al quale vengono affidati i figli. Tale principio trova applicazione anche in caso di scioglimento della famiglia di fatto, in ragione dell’interesse della prole, considerato preminente dalla legge.
Se non vi sono figli, invece , la casa coniugale viene assegnata al coniuge intestatario dell’immobile ovvero, se particolari esigenze lo richiedono, all’altro coniuge.
In via generale, l’assegnazione della casa familiare comprende anche i mobili che la arredano; ciò al fine di assicurare alla prole l’integrità dell’habitat domestico. Naturalmente, i beni di uso strettamente personale, quelli che servono per l’esercizio della professione, spettano al coniuge che ne è proprietario.
Le spese condominiali ordinarie, quelle per la manutenzione dell’immobile, le fatture relative alle utenze sono a carico del coniuge che usufruisce di tali servizi e che, quindi, occupa l’appartamento, così come spetta al coniuge assegnatario dell’immobile, che di fatto vi abita l’obbligo di pagare le tasse immobiliari.
Le spese straordinarie relative alla ristrutturazione dell’immobile cointestato devono essere, invece, divise a metà tra i coniugi.