L’avvocato risponde
La compagnia che assicurava il veicolo al momento del sinistro, risarcisce il danno derivato dalla sua circolazione, anche se questo avviene in area privata, purché sia ad uso pubblico. Ciò accade quando la strada o l’area privata è aperta all’uso ad un indeterminato numero di persone, che quindi vi possono lecitamente accedere.
Questo il caso delle aree private di un distributore, del parcheggio di un centro commerciale, di un cortile condominiale il cui accesso è permesso ai condomini e ai loro ospiti (in tal caso il risarcimento è limitato per questa categoria di persone), l’area di un opificio industriale e simili. Ove invece il sinistro avvenga in un’area privata , ad esempio di una villa in cui solo il nucleo famigliare che la abita ha l’accesso, la compagnia assicuratrice può rifiutare il risarcimento del danno da circolazione dei veicoli.