L’avvocato risponde
A seguito della separazione coniugale nasce il dovere di contribuire al mantenimento del coniuge, cui non sia addebitata la separazione e che non abbia mezzi propri di sussistenza.
La giurisprudenza, per molto tempo, ha ritenuto nella prassi, che il mantenimento spettasse di fatto alla moglie pur se in grado di svolgere attività lavorativa, in mancanza di prova che la medesima non cercasse o rifiutasse offerte di lavoro onde continuare a percepire una rendita parassitaria dal coniuge separato.
Attualmente, seppur non in via generalizzata, il principio di cui sopra è stato in parte rivisto dalla Corte di Cassazione, che ha ritenuto che non spetti più l’assegno alla ex moglie che è in grado di lavorare, anche se di fatto sia priva di occupazione. Vi è altresì giurisprudenza che ha ritenuto che il marito, che già deve pagare le rate del mutuo della casa coniugale assegnata alla moglie oltre a dover pagare il canone per la sua nuova abitazione, non sia tenuto per solo tale motivo a versare alla ex moglie un assegno di mantenimento.
Si segnala, altresì, la recente giurisprudenza della Suprema Corte, che ha ritenuto che l’assegno divorzile, non vada più rapportato al tenore di vita tenuto dai coniugi in costanza di matrimonio.
La medesima Corte di Cassazione, ma in sezioni totalmente diverse, ha ritenuto non applicabile tale principio alla separazione personale dei coniugi.
Alla ricerca degli eredi di debitore morto
I debiti del de cuius passano agli eredi nel momento in cui questi accettano l’eredità, che può avvenire sia tacitamente tramite l’utilizzo e la vendita di beni del defunto, che formalmente tramite dichiarazione notarile o alla cancelleria del Tribunale dell’ultima residenza del de cuius.
Per ricercare gli eredi, il creditore deve considerare che la successione si apre nell’ultimo domicilio del de cuius , che non sempre coincide con la residenza, essendo inteso come domicilio, il luogo ove il de cuius aveva i propri interessi e affari.
Pertanto il creditore può fare una verifica all’Agenzia delle Entrate sita nel luogo in questione, onde verificare se è stata depositata la denuncia di successione.
Il creditore può altresì verificare se nella conservatoria dei registri immobiliari ove sono siti eventuali cespiti immobiliari del de cuius, è trascritta la successione.
Per avere i nominativi degli eredi il creditore può fare richiesta di certificato storico di stato di famiglia, all’anagrafe del Comune di ultima residenza del defunto, e da li verificarne gli altri Comuni di pregressa residenza per richiedere anche lì il certificato di stato di famiglia, al fine ad esempio di trovare il nominativo dei figli conviventi anche in tempi remoti e quindi anche dalla nascita.
Il creditore può altresì verificare sul registro sito nella cancelleria del Tribunale del luogo di apertura della successione del debitore , se i suoi eredi abbiano rinunciato o accettato l’eredità.
Poiché gli eredi hanno 10 anni dall’apertura della successione per accettare l’eredità, il creditore può rivolgersi ad un Giudice affinché fissi a questi ultimi un termine breve per l’accettazione , in luogo dei 10 anni, che dovrebbe attendere il creditore per sapere se gli eredi abbiano accettato o meno l’eredità.