L’avvocato risponde
Una recentissima ordinanza della Corte di Cassazione ha riconosciuto la possibilità, per il genitore collocatario di chiedere la revisione dell’assegno di mantenimento dei figli, allorquando le esigenze di questi ultimi siano aumentate in conseguenza dell’età e, quindi, dello sviluppo psicofisico degli stessi.
Secondo la Suprema Corte, l’individuazione delle esigenze dei figli e cioè, dei fondamentali bisogni della loro vita quotidiana, quali quelli alimentari, abitativi, scolastici, sportivi, ludici e sociali, va effettuata tenendo conto del contesto sociale nel quale gli stessi sono cresciuti e si sono formati, ma anche dell’età, atteso che tali esigenze si modificano con il passare degli anni.
Pertanto, dato che la quantificazione dell’assegno in questione deve tener conto delle esigenze dei figli, è evidente che il mutamento di queste ultime legittimi la richiesta di aumento dell’importo dell’assegno da versare.
PENSIONE DI REVERSIBILITA’
In caso di morte del genitore pensionato i figli maturano il diritto al percepimento della pensione di reversibilità, a condizione di essere al momento della sua morte a carico del genitore defunto pensionato, e avere una età non superiore ad anni ventuno o ventisei, in caso di studenti universitari .
Il diritto alla corresponsione della pensione di reversibilità matura dal mese successivo al decesso del genitore pensionato.