L’Avvocato Risponde
Il terzo trasportato ha sempre diritto ad essere risarcito del danno patito in occasione di un sinistro stradale, anche ove la responsabilità dell’occorso sia in via esclusiva del conducente del veicolo sul quale il terzo si trova. Così, il terzo trasportato in caso nel sinistro siano coinvolti almeno due veicoli, può attivarsi per il ristoro del danno direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo sul quale si trovava al momento del sinistro (CD azione diretta o azione risarcitoria agevolata), a prescindere dalla responsabilità o meno nell’occorso del conducente del veicolo “de quo”.
Tale azione diretta è impedita in caso il sinistro si sia verificato per caso fortuito e cioè a seguito di un evento eccezionale e non prevedibile o se nel sinistro è stato coinvolto solo il veicolo sul quale il terzo viaggiava in qualità di trasportato.
In tale ultimo caso, il trasportato agirà nei confronti del conducente responsabile del sinistro e del proprietario, se diverso, nonché della compagnia che assicurava il veicolo al momento del sinistro, ma dovrà dimostrare la colpa del conducente e ciò con azione risarcitoria non più diretta, agevolata, bensì ordinaria.
Avv. Giorgio Marconi
del Foro di Mantova
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