L’Avvocato Risponde
Il conduttore che non paga il canone locativo, può essere oggetto di procedura di sfratto per morosità se il ritardo si protrae per oltre venti giorni dalla scadenza mensile contrattualmente prevista. Tuttavia il conduttore a sua volta può sanare la morosità sino all’udienza avanti il Giudice adito ed evitare quindi che il Giudice emetta ordinanza di convalida dello sfratto per morosità.
Il conduttore alla prima udienza fissata nel ricorso volto ad ottenere lo sfratto per morosità, può chiedere un termine di grazia per sanare e cioè per trovare risorse per pagare e quindi bloccare la procedura di sfratto.
Un tempo questo termine in molti Tribunali veniva concesso quasi automaticamente. Invece negli ultimi anni, almeno nel Tribunale di Mantova, il termine di grazia è concesso raramente e solo in presenza di fondate motivazioni del debitore , su come potrà reperire il denaro necessario a sanare la pregressa morosità.
Avv. Giorgio Marconi
del Foro di Mantova
www.avvocatomantovamarconi.it