L’Avvocato Risponde
L’abitazione coniugale di norma viene assegnata dal Giudice al coniuge presso il quale la prole è collocata.
Ciò comporta che i suoceri non possano avere in restituzione il cespite di loro proprietà relativo all’abitazione coniugale assegnata, sino a quando la prole non sarà maggiorenne e autosufficiente.
Per cercare di garantirsi da tale evenienza, i suoceri possono preventivamente concedere al figlio/a il cespite, che sarà la futura casa coniugale , tramite un contratto di comodato, tra genitore e figlio/a, soggetto a registrazione, nel quale sia previsto un termine finale di durata (CD comodato precario) indicando contrattualmente la motivazione, che è quella di garantire al nuovo nucleo famigliare “un tetto”, ma solo per un determinato e limitato periodo temporale , ad esempio per 7-8 anni in attesa che la coppia acquisti una casa propria, evitando quindi una generica motivazione, ad esempio per esigenze familiari.
In tale modo il cespite viene per così dire “prestato”, per un periodo determinato alla coppia e vi è quindi la possibilità di chiederne e ottenerne la restituzione, ancorché assegnato in sede di separazione alla parte collocataria della prole.
Pertanto al momento della separazione coniugale, in questo caso il comodante (ad esempio il padre) può chiedere la restituzione del cespite ed il comodatario (ad esempio il figlio), ha l’obbligo di restituirlo e quindi la moglie , ove collocataria della prole, dovrà trovare altra collocazione per lei e per i figli.
Avv. Giorgio Marconi
del Foro di Mantova
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